[1]Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorita' giudiziaria di uno dei due Stati, e' necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, il quale si trova nel territorio dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

[2]Qualora il testimonio o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adottera' nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorita' giudiziaria nazionale.

[3]Il testimonio o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio Paese, non potra' essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, ne' per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art31 · fonte del testo