Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Lavoro - Pubblico impiego - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.
In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001). 96 <!-- pag. 97 -->
Cass. civ. n. 3100/2026Sez. LRv. 677820-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 57 d.P.R. 384/1990art. 40 TU pubblico impiego
Precedenti: 667608-01, 658538-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Trasferimento di personale per trasferimento di attività - Trattamenti ad personam - Mantenimento sine die - Legislazione regionale e intese sindacali - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di passaggi di personale per effetto di trasferimento di attività, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate, presso il nuovo ente, le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo.
Cass. civ. n. 32600/2025Sez. LRv. 677127-01
Riguarda ancheart. 31 TU pubblico impiego
Precedenti: 656816-01, 667720-01, 675861-01, 671199-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE Progressione verticale - Effetti - Cambio di area di inquadramento - Disciplina della contrattazione collettiva - Assegno ad personam ex art. 24 c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Abrogazione del divieto di reformatio in peius art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013 - Applicazione - Esclusione.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione verticale non comporta un passaggio di ruolo in senso proprio ma solo un cambio di area di inquadramento ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva, cui il legislatore ha riservato la determinazione del trattamento retributivo, di modo che l'assegno ad personam previsto dall'art. 24 del c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - determinato nell'ambito della riserva contenuta nell'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 - non soggiace all'abrogazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013.
Cass. civ. n. 20490/2025Sez. LRv. 675858-01
Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013
Precedenti: 671199-01, 655864-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Incarichi dirigenziali nella P.A. - Obbligo di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al relativo conferimento - Violazione - Azione di adempimento - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno da perdita di chance - Sussistenza - Presupposti - Riparto dell'onere della prova. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.
Cass. civ. n. 11058/2025Sez. LRv. 675254-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 15 TU pubblico impiegoart. 19 TU pubblico impiego
Precedenti: 672135-01, 635389-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).