Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
È dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione delle parti private M.C. P. e G. R., nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 1° giugno 2016. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016) .
sentenza 6/2018massima n. 39701 Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il termine del 15 settembre 2000 - Conseguente impossibilità, secondo il diritto vivente, di far valere il diritto davanti a un giudice dopo tale data - Denunciata violazione di parametri convenzionali - Questione sollevata dalle s.u. della Corte di cassazione oltre l'ambito dei limiti esterni di giurisdizione del Consiglio di Stato - Difetto di rilevanza, per mancanza di legittimazione, del giudice a quo - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza, in ragione della mancanza di legittimazione del giudice a quo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La tesi del rimettente, che il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi "evolutiva" e "dinamica", perché incompatibile, come eccepito dalle parti costituite, con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione che consenta una più o meno completa assimilazione del ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per "motivi inerenti alla giurisdizione" con il ricorso in Cassazione per violazione di legge. L'intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione o della CEDU, non essendo peraltro chiaro, nell'ordinanza di rimessione e nella stessa giurisprudenza ivi richiamata, se ciò valga sempre ovvero solo in presenza di una sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia o della Corte di Strasburgo, caso in cui la giurisprudenza costituzionale auspica la previsione di un nuovo caso di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. L'"eccesso di potere giudiziario" va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione. Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta dal giudice a quo, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento". Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive. ( Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2017, 191 del 2006 e n. 204 del 2004 ). Alla competenza naturale della Corte costituzionale, quale interprete ultimo delle norme costituzionali e di quelle che regolano i confini e l'assetto complessivo dei plessi giurisdizionali, spetta verificare l'affermazione delle sezioni unite della Cassazione (come organo regolatore della giurisdizione e non nell'esercizio della funzione nomofilattica), quale giudice rimettente, circa la sussistenza di un motivo di ricorso inerente alla giurisdizione, quale presupposto della legittima instaurazione del giudizio a quo. La giurisprudenza costituzionale ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost., ai fini della posizione costituzionale del giudice amministrativo e di quello contabile nel concerto delle giurisdizioni. Si è rilevato che l'unità funzionale non implica unità organica delle giurisdizioni, e che i Costituenti hanno ritenuto di dover tener fermo l'assetto precostituzionale, che vedeva attribuita al giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi ad essi inestricabilmente connessi, cosicché le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti non sono soggette al controllo di legittimità della Cassazione, che si limita al controllo del solo eccesso di potere giudiziario. Occupandosi della translatio iudicii, si è chiarito che la Corte di cassazione con la sua pronuncia può, a norma dell'art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2007 e n. 204 del 2004 ).
sentenza 6/2018massima n. 39702 Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Possibilità di proporre al giudice ordinario, senza incorrere in decadenza, dopo il 15 settembre 2000, l'azione relativa alle suddette controversie - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di accesso a un tribunale, garantito dalla CEDU - Richiesta di devoluzione al giudice ordinario delle controversie in esame - Scarna motivazione circa le ragioni dell'invocata pronuncia additiva - Inammissibilità delle questione.
E dichiarata inammissibile - per insufficiente motivazione sul carattere costituzionalmente obbligato della addizione invocata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato dal TAR Campania in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, anziché attribuirle alla giurisdizione del giudice ordinario. La scarna motivazione del giudice a quo nulla dice sul perché l'addizione invocata sia considerata costituzionalmente obbligata, specie ove si consideri che la giurisdizione che si vorrebbe attribuire al giudice ordinario riguarderebbe anche fatti relativi al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, quando, cioè, quel rapporto era ancora pienamente pubblicistico e quindi notoriamente contrassegnato anche e soprattutto da posizioni di interesse legittimo, che così verrebbero distratte dal giudice naturale, che è quello amministrativo. ( Precedente citato: sentenza n. 140 del 2007 ).
sentenza 6/2018massima n. 39703 Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il termine del 15 settembre 2000 - Conseguente impossibilità di far valere il diritto davanti a un giudice dopo tale data - Denunciata violazione dei parametri convenzionali, quali il diritto a un giudice e il divieto di interferenze illegittime con la proprietà privata, come intrepretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Assunto non corretto - Coerenza della norma censurata con i parametri evocati - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non consente di proporre al giudice ordinario senza incorrere in decadenza, dopo il 15 settembre 2000, l'azione relativa ai fatti connessi al rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998. L'assunto da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 69, comma 7, nel prevedere la decadenza dall'azione, si pone in contrasto con i parametri interposti, e, per questa via, con il parametro costituzionale invocato, non è corretto. Le sentenze della Corte EDU "Mottola e Staibano", come già evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, hanno accertato, in primo luogo, la violazione del diritto dei ricorrenti all'equo processo, non essendo stato loro consentito, in concreto, di accedere a un tribunale. Quello che non è in esse in discussione è la coerenza della norma censurata con i parametri convenzionali, poiché essa, di per sé, fissa un termine ispirato ad una finalità legittima e (più che) ragionevole, il che esclude la sua illegittimità costituzionale. L'assunto da cui muove la Corte EDU - e cioè l'effetto sorpresa derivante dal mutamento giurisprudenziale nell'interpretazione della norma - potrebbe condurre, semmai, sussistendone i presupposti, all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, disciplinato dall'art. 37 del d.lgs. n. 104 del 2010, per cui il giudice può disporre anche d'ufficio la rimessione in termini in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. ( Precedenti citati: sentenza n. 123 del 2017; ordinanze n. 197 del 2006, n. 328 del 2005, n. 213 del 2005 e n. 214 del 2004 ).
sentenza 6/2018massima n. 39704 IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE DI LAVORO - QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DEL RAPPORTO DI LAVORO ANTERIORE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI PRIVATI, LESIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione (con esclusione dei rapporti non "privatizzati"), se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data de 30 giugno 1998. L'ordinanza di remissione, infatti, in relazione ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost. non espone argomentazioni diverse da quelle già esaminate dalla Corte con le ordinanze nn. 382 e 213 del 2005; mentre, in riferimento all'art. 36 Cost. , la censura, fondata su tale parametro, non presenta una propria autonomia rispetto a quella dedotta in base all'art. 24 Cost. > >- Precedenti specifici, ordinanze citate nn. 382 e 213/2005.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROROGA DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - PROPOSIZIONE DEL RICORSO NEL TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IRRILEVANTE NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, in riferimento: a) all'art. 76 Cost., per avere travalicato i limiti della delega, conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale non consentiva l'introduzione di un termine decadenziale; b) all'art. 24 Cost., in quanto rende più gravoso, per meri motivi organizzativi, al pubblico dipendente far valere i propri diritti patrimoniali, se sorti prima del 30 giugno 1998; c) all'art. 3 Cost., in quanto detta una disciplina irragionevolmente differenziata e vessatoria per i pubblici dipendenti i cui diritti sono sorti prima del 30 giugno 1998 rispetto agli altri pubblici dipendenti ovvero rispetto ai dipendenti privati. Infatti, è palesemente irrilevante nei giudizi 'a quibus' la previsione di un termine di decadenza, fissato nel 15 settembre 2000, per la proposizione di controversie introdotte con ricorsi – riferiscono i Tribunali rimettenti – notificati anteriormente a detto termine, pur se depositati in data ad esso successiva.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROROGA DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - PROPOSIZIONE DEL RICORSO NEL TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, in riferimento: a) all'art. 76 Cost., per avere travalicato i limiti della delega, conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale non consentiva l'introduzione di un termine decadenziale; b) all'art. 24 Cost., in quanto rende più gravoso, per meri motivi organizzativi, al pubblico dipendente far valere i propri diritti patrimoniali, se sorti prima del 30 giugno 1998; c) all'art. 3 Cost., in quanto detta una disciplina irragionevolmente differenziata e vessatoria per i pubblici dipendenti i cui diritti sono sorti prima del 30 giugno 1998 rispetto agli altri pubblici dipendenti ovvero rispetto ai dipendenti privati. Infatti, non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti – relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 – ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall'esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell'operare le scelte più opportune – purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo (sentenza n. 400 del 1996; ordinanze n. 294 del 1998 e n. 490 del 2000). Non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 Cost., dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata – per quanto si è appena detto – la previsione di un termine di decadenza e, dall'altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale. Non sussiste, infine, alcuna violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che l'art. 11, comma 4, lettera g), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, conferiva al Governo il potere di «adottare misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso», in occasione del trasferimento della competenza giurisdizionale dai tribunali amministrativi regionali all'autorità giudiziaria ordinaria in materia di pubblico impiego e del contestuale trasferimento da quest'ultima ai primi della competenza giurisdizionale in materie attinenti ai servizi pubblici ed al governo del territorio. Orbene, il legislatore delegato ha fatto corretto uso del potere conferitogli dal Parlamento, allorché ha individuato nella decadenza dal diritto di azione una “misura processuale” idonea a conseguire l'obiettivo di evitare il “sovraccarico di lavoro” che, per i tribunali amministrativi regionali, si sarebbe determinato conservando temporaneamente la giurisdizione sul pubblico impiego ed acquisendo quella in materie correlate ai servizi pubblici ed al governo del territorio.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER DEPOSITO DEL RICORSO DINANZI AL T.A.R. CUI È RISERVATA LA GIURISDIZIONE (POI ATTRIBUITA AL GIUDICE ORDINARIO) PER I DIRITTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE NON ESERCITABILE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER EFFETTO DEL TERMINE DECADENZIALE E NEPPURE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO, PRIVO DI GIURISDIZIONE PER LE FATTISPECIE FORMATESI IN DATA ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1998 - ECCESSO DI DELEGA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - RICORSO NOTIFICATO PRIMA DEL 15 SETTEMBRE 2000 - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Tale termine, infatti, secondo la formulazione della norma e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza deve ritenersi di decadenza per l’esercizio del diritto di azione e la previsione di tale termine di decadenza è, nel giudizio 'a quo', irrilevante, poiché la controversia è stata introdotta con ricorso notificato anteriormente a detto termine, pur se depositato in data ad esso successiva, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della procedibilità del ricorso stesso. - V. precedenti spec. sentenze citate nn. 213/2005 e 214/2004.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER DEPOSITO DEL RICORSO DINANZI AL T.A.R. CUI È RISERVATA LA GIURISDIZIONE (POI ATTRIBUITA AL GIUDICE ORDINARIO) PER I DIRITTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE NON ESERCITABILE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER EFFETTO DEL TERMINE DECADENZIALE E NEPPURE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO, PRIVO DI GIURISDIZIONE PER LE FATTISPECIE FORMATESI IN DATA ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1998 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DICHIARATE MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Non sussiste, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché – come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale – “la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti – relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30giugno 1998 – ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune – purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi processuali nel tenpo”. Non sussiste, infine, nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, “dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata la previsione di un termine di decadenza e, dall’altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale”. - Sentenza citata n. 400/1996; ordinanze nn. 294/1998, 490/2000 e, prec. specifico, ordinanza n. 213/2001.
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, irrazionale estinzione di diritti soggettivi in un tempo minore di quello prescrizionale - Giudice rimettente privo del potere di applicare la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine di decadenza del 15 settembre 2000. Il giudice adito, infatti, per una controversia relativa al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, deve limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, quindi, non è chiamato a fare applicazione della norma che attribuisce al giudice munito di giurisdizione il potere di dichiarare la decadenza e di emettere la relativa sentenza di merito.
Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, pregiudizio del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza – assorbita ogni altra – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000. Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quo’, secondo cui la disciplina introdotta dalle norme censurate sarebbe divergente da quella di cui all’art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998, avendo trasformato quello del 15 settembre 2000 da termine previsto a pena di decadenza per l’esercizio del diritto di azione in termine che si limita a segnare il confine, relativamente a diritti scaturenti da fatti costitutivi anteriori al 30 giugno 1998, tra giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e giurisdizione ordinaria, è, infatti, erroneo, poiché la diversa formulazione delle due norme si spiega con la circostanza che quella del 1998 prevedeva una “futura” decadenza, mentre quella del 2001 ne disciplina una già maturata al 15 settembre 2000, ed è, inoltre, contraddetto da pronunzie giurisprudenziali univoche nel ritenere che quello del 15 settembre 2000 fosse ‘ab origine’, e sia rimasto in seguito, un termine di decadenza con effetti sostanziali. - Sentenze citate nn.183 e 184/2002; 144/2003.
Riguarda ancheart. 72 TU pubblico impiego