Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974. 110 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge sara' punito con l'ammenda da lire 2000 a 5000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva. Nei casi piu' gravi l'imprenditore potra' essere cancellato dal Registro di cui all'art. 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari. Restano, in ogni caso, salve le penalita' comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 877
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art15 · fonte del testo