Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da valere a titolo di indennita' per le festivita', le ferie e per la gratifica natalizia. I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalita' di corresponsione. Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e l'indennita' di licenziamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 877
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art11 · fonte del testo