Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974. 176 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilita' - anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata - lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore. I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 8 della presente legge. Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso. Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 877
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art1 · fonte del testo