Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I committenti, la cui domanda di iscrizione al Registro previsto dall'art. 2 sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di quindici giorni dalla notifica della decisione. Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale. Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 877
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art4 · fonte del testo