Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da pattuizioni preventive fra le parti, approvate dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3. Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 877
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art6 · fonte del testo