I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di godimento delle ferie.

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

I tolto: fanciulli aggiunto: bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art23 · fonte del testo