L'orario di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo' essere autorizzata dalla ((Direzione provinciale del lavoro)),sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'. La ((Direzione provinciale del lavoro)) puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 4 parole tolte, 6 parole aggiunte.

L'orario di lavoro dei tolto: fanciulli aggiunto: bambini e degli adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4 ore e … cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo' essere autorizzata tolto: dall'Ispettorato aggiunto: dalla Direzione provinciale del lavoro,sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'. tolto: L'Ispettorato aggiunto: La Direzione provinciale del lavoro puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro dei tolto: fanciulli aggiunto: bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art20 · fonte del testo