Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla ((Direzione provinciale del lavoro)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1999
