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Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999
