Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'idoneita' dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche. Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica. Per le attivita' non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicita' delle visite e' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art9 · fonte del testo