Art. 11 — Norme di spesa e finali
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Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili ((al 1 gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo)) sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti ((...)) relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2008
