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Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.2 Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.2 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.2 Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili al 1 gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

2

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 387) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, e' incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo e' autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 9 ottobre 2010

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78~art11 · fonte su Normattiva