Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 2001 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti gia' predisposti e relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 1 gennaio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78~art11 · fonte su Normattiva