Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Art. 4 — Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali
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In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':
- a)promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;
- b)definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
- c)individua le priorita', tenuto conto delle iniziative gia' adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- d)realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- e)puo' finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 8;
- f)cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al fine di assicurarne la piu' ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
- g)vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che ne disciplina altresi' il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa. Il Comitato definisce:
- a)i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
- b)le priorita' di cui al comma 1, lettera c);
- c)i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);
- d)il programma di cui al comma 1, lettera f). L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010
