[1]Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 giugno 1923.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Oviglio - Gentile - Carnazza.
[6]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Testo vigente dal 5 luglio 1923
