Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti
Legge 24 giugno 1923, n. 1395
- Aggiornato al
- 15 gennaio 1936
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno…
- Art. 2E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni…
- Art. 3Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che…
- Art. 4Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di…
- Art. 5Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le…
- Art. 6Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione…
- Art. 7Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni…
- Art. 8Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere inscritti nell'albo, pure non…
- Art. 9Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del…
- Art. 10Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno…
- Art. 11Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il…
- Art. 12Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il…
