[1]Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonche' quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggano i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

[2]Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorita' indicate all'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

[3]Potranno essere inscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

[4]Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dello esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

Testo vigente dal 5 luglio 1923

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 26/1990

    Questione infondata
    23 gennaio 1990

    Proponendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 1395 del 1923, il giudice rimettente ha reso adeguata motivazione sulla rilevanza, che non può essere revocata in dubbio, ed ha pure dato ragioni in ordine alla non manifesta infondatezza diffusamente e in modo non equivoco. (punto 2 diritto)

    Art. 33 cost. · Art. 3 cost. · Art. 7 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti · Art. 1 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395~art7 · fonte del testo