Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Testo vigente dal 5 luglio 1923
Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Testo vigente dal 5 luglio 1923
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395~art6 · fonte del testo