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Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate nel territorio nazionale in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica italiana di qualita'. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformita' alle norme UNI.

Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art2 · fonte su Normattiva