((Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'))
Art. 6 — Regolamento di attuazione
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Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:
- a)propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalita' relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
- b)determina le modalita' di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;
- c)definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonche' il disciplinare dei marchi. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonche' a quelle per l'istituzione e il funzionamento dei registri dei produttori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996
