L'asciugatura e la stagionatura devono avvenire in locali convenientemente aerati, con opportune attrezzature e tecniche, in funzione delle caratteristiche climatiche e dell'orientamento. Il periodo minimo di stagionatura varia in funzione della pezzatura del prodotto.

Testo vigente dal 9 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-30;224~art4 · fonte su Normattiva