Il "Salame di Varzi" deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e l'identificazione del prodotto. I salami, subito dopo l'insaccatura, durante la legatura prima dell'asciugatura, devono essere muniti di sigillo atto a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dalla presente legge.

Testo vigente dal 9 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-30;224~art6 · fonte su Normattiva