Art. 2 — Prescrizioni relative alle carni utilizzate
Il "Salame di Varzi" deve essere prodotto con carni fresche provenienti da suini: ((a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge));
- b)che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioe' negli ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150;
- c)abbattuti e perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o comunque nella zona di produzione del "Salame di Varzi" previa una sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno.
Testo vigente dal 6 marzo 1992
