Il "Salame di Varzi" deve essere prodotto con carni fresche provenienti da suini: ((a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge));

  • b)che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioe' negli ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150;
  • c)abbattuti e perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o comunque nella zona di produzione del "Salame di Varzi" previa una sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1989-05-30;224~art2 · fonte su Normattiva