Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 15 — Norme penali relative alla contraffazione del timbro e del sigillo

Chiunque contraffa' o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da due a venti milioni di lire. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile o del diritto di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art15 · fonte su Normattiva