Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 16 — Aggravamento delle sanzioni e pubblicazione della sentenza di condanna

Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione. La sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti articoli e' pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art16 · fonte su Normattiva