Art. 16 — Aggravamento delle sanzioni e pubblicazione della sentenza di condanna
Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione. La sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti articoli e' pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.
Testo vigente dal 20 febbraio 1990
