Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 22 — Parere per l'inserimento nella zona tipica di industrie insalubri

Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di Parma, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2 di industrie insalubri di prima classe - cosi' come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e di ogni altra attivita' che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali, e' subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art22 · fonte su Normattiva