L'articolo 339 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 339. - (Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione). - Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, puo' disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-quater. Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria. Per le modalita' di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater".

Testo vigente dal 12 aprile 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 98/1976

    Questione infondata
    28 aprile 1976

    Gli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nelle parti in cui escludono che il pretore, nella fase preistruttoria, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, non violano gli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione. Non sussistono parimenti le suddette violazioni, da parte dell'art. 339 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 98 del 1974. L'interpretazione di quest'ultima disposizione, su cui si fonda la doglianza, non può essere condivisa, ove si considerino la formulazione della norma nel suo testo attuale e la immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339, applicabile pure all'istruzione sommaria e, nella specie, all'istruzione pretorile. Per quanto concerne le censure avanzate nei confronti degli altri articoli sopra indicati del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 5 della legge n. 98 del 1974, le allegate violazioni non sussistono in quanto: - il principio della precostituzione del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) va inteso solo come precostituzione del giudice (e non di ogni magistrato) per legge; d'altro canto, la competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro, è legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del circondario nel quale debbono svolgersi le indagini; - la distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una distinzione e, per ciò stesso, non può essere lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.); - l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.) permane nel pretore, pur se gli è inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di prova, affidato al procuratore della Repubblica; - la riserva legislativa delle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 108, primo comma, Cost.) implica una riserva di legge e non un rinvio alla sola legge sull'ordinamento giudiziario; - al pretore non è sottratta la dipendenza della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) essendogli preclusi dalla normativa denunziata soltanto certi atti di polizia giudiziaria; - l'affidamento di determinate attribuzioni preistruttorie al procuratore della Repubblica non viola il principio della distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni (art. 107, terzo e quarto comma, Cost.); - il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge non è violato dalle attribuzioni affidate al procuratore della Repubblica (non essendo questo un giudice) senza un rapporto di gerarchia tra quest'organo ed il pretore. - v. S. n. 95/1975, O. n. 244/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;98~art6 · fonte su Normattiva