L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale e' abrogato. Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 226-bis. - (Facolta' relative alle comunicazioni o conversazioni). - Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:

  • 1)delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;
  • 2)reati concernenti gli stupefacenti;
  • 3)reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • 4)reati di contrabbando;
  • 5)reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono. La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale. Non e' consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attivita'". "Art. 226-ter. - (Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - L'autorizzazione prevista nel precedente articolo e' disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessita' nei confronti dell'indiziato di limitare la liberta' delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede. Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione. I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro". "Art. 226-quater. - (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - Le operazioni di cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. I processi verbali delle attivita' previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato. Ai soli difensori degli indiziati o imputati e' comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facolta' di esaminare gli atti e le registrazioni. Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullita' o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte. Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco". "Art. 226-quinquies. - (Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite). - A pena di nullita' insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si puo' tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformita' dalle prescrizioni in essa stabilite, nonche' delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale".

Testo vigente dal 12 aprile 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 98/1976

    Questione infondata
    28 aprile 1976

    Gli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nelle parti in cui escludono che il pretore, nella fase preistruttoria, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, non violano gli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione. Non sussistono parimenti le suddette violazioni, da parte dell'art. 339 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 98 del 1974. L'interpretazione di quest'ultima disposizione, su cui si fonda la doglianza, non può essere condivisa, ove si considerino la formulazione della norma nel suo testo attuale e la immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339, applicabile pure all'istruzione sommaria e, nella specie, all'istruzione pretorile. Per quanto concerne le censure avanzate nei confronti degli altri articoli sopra indicati del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 5 della legge n. 98 del 1974, le allegate violazioni non sussistono in quanto: - il principio della precostituzione del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) va inteso solo come precostituzione del giudice (e non di ogni magistrato) per legge; d'altro canto, la competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro, è legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del circondario nel quale debbono svolgersi le indagini; - la distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una distinzione e, per ciò stesso, non può essere lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.); - l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.) permane nel pretore, pur se gli è inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di prova, affidato al procuratore della Repubblica; - la riserva legislativa delle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 108, primo comma, Cost.) implica una riserva di legge e non un rinvio alla sola legge sull'ordinamento giudiziario; - al pretore non è sottratta la dipendenza della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) essendogli preclusi dalla normativa denunziata soltanto certi atti di polizia giudiziaria; - l'affidamento di determinate attribuzioni preistruttorie al procuratore della Repubblica non viola il principio della distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni (art. 107, terzo e quarto comma, Cost.); - il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge non è violato dalle attribuzioni affidate al procuratore della Repubblica (non essendo questo un giudice) senza un rapporto di gerarchia tra quest'organo ed il pretore. - v. S. n. 95/1975, O. n. 244/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;98~art5 · fonte su Normattiva