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[1]Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

  • a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
  • b)le cose d'interesse numismatico;
  • c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio.

[2]Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

[3]Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 118/1990

    Questione infondata
    9 marzo 1990

    Allorché l'importanza storico-culturale di un bene dipenda dalla sua utilizzazione pregressa, quest'ultima non assume rilievo autonomo, separato e distinto, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, quindi, non può essere protetta separatamente dal bene. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 9 Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2, L. 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività tradizionali caratterizzanti una parte del territorio cittadino).

    Art. 9 cost. · Art. 1 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 2 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art1 · fonte del testo