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[1]Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
- a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
- b)le cose d'interesse numismatico;
- c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio.
[2]Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
[3]Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
