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[1]Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle, scienze e delle arti, ha facolta' d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

[2]La spesa occorrente e' a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro puo', con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art16 · fonte del testo