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[1]Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle, scienze e delle arti, ha facolta' d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
[2]La spesa occorrente e' a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro puo', con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1961, n. 1552
3La L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro e' tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1962 al 11 gennaio 2000
