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[1]Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica; militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute, di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione; in forma amministrativa, del Ministro per la educazione nazionale.

[2]La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 118/1990

    Questione infondata
    9 marzo 1990

    Allorché l'importanza storico-culturale di un bene dipenda dalla sua utilizzazione pregressa, quest'ultima non assume rilievo autonomo, separato e distinto, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, quindi, non può essere protetta separatamente dal bene. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 9 Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2, L. 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività tradizionali caratterizzanti una parte del territorio cittadino).

    Art. 9 cost. · Art. 1 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 2 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art2 · fonte del testo