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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

[2]L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 309/1984

    Questione infondata
    28 dicembre 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 202/1974.

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 202/1974

    Questione infondata
    4 luglio 1974

    L'art. 42, comma terzo, Cost. non impone indennizzo quando la legge regoli in via generale, limitandone il contenuto, i diritti dominicali, in relazione a determinati beni ed al fine di assicurarne la funzione sociale ed evitare lesioni all'interesse pubblico; la riserva di legge espressa in tale norma consente al legislatore di attribuire alla P.A. il potere d'incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili, qualora nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitarne chiaramente la discrezionalità. Non viola quindi il precetto costituzionale l'art. 21, comma primo, della legge n. 1089 del 1939, che non concerne l'espropriazione di immobili di proprietà privata ma, riconoscendo un pubblico interesse rispetto a beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ne disciplina il regime, accordando alla P.A. il potere di imporre dei limiti all'esercizio dei diritti privati in relazione ad un preciso interesse pubblico ed in base ad apprezzamento tecnico sufficientemente definito e controllabile, la cui discrezionalità risulta chiaramente determinata. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza in quanto la norma in questione prevede limitazioni della proprietà che non si identificano con l'ablazione di questa, e di conseguenza pone in essere una situazione che non è in alcun modo parificabile a quella del proprietario espropriato. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), nella parte in cui non prevede diritto ad indennizzo per le limitazioni alla proprietà privata da esso consentite. Cfr.: sentt. nn. 38 del 1966 e 94 del 1971.

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art21 · fonte del testo