L'art. 42, comma terzo, Cost. non impone indennizzo quando la legge regoli in via generale, limitandone il contenuto, i diritti dominicali, in relazione a determinati beni ed al fine di assicurarne la funzione sociale ed evitare lesioni all'interesse pubblico; la riserva di legge espressa in tale norma consente al legislatore di attribuire alla P.A. il potere d'incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili, qualora nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitarne chiaramente la discrezionalità. Non viola quindi il precetto costituzionale l'art. 21, comma primo, della legge n. 1089 del 1939, che non concerne l'espropriazione di immobili di proprietà privata ma, riconoscendo un pubblico interesse rispetto a beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ne disciplina il regime, accordando alla P.A. il potere di imporre dei limiti all'esercizio dei diritti privati in relazione ad un preciso interesse pubblico ed in base ad apprezzamento tecnico sufficientemente definito e controllabile, la cui discrezionalità risulta chiaramente determinata. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza in quanto la norma in questione prevede limitazioni della proprietà che non si identificano con l'ablazione di questa, e di conseguenza pone in essere una situazione che non è in alcun modo parificabile a quella del proprietario espropriato. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), nella parte in cui non prevede diritto ad indennizzo per le limitazioni alla proprietà privata da esso consentite. Cfr.: sentt. nn. 38 del 1966 e 94 del 1971.
Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico