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[1]Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.
[2]E' nullo ogni patto contrario.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
