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E' vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico. Il divieto riguarda anche:

  • a)audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;
  • b)mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;
  • c)beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali

Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1972 al 25 aprile 1998. 115 parole tolte, 174 parole aggiunte in 4 capoversi.

E' vietata, tolto: nei casi in cui aggiunto: se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, tolto: l'esportazione aggiunto: l'uscita dal territorio della Repubblica tolto: delle cose aggiunto: dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, tolto: che, o considerate in se stesse o in relazione aggiunto: e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storicoculturale di cui fanno parte, tolto: presentano aggiunto: presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivisticotolto: , a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche. Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente commaaggiunto: . Il divieto riguarda anche:

aggiunto: a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

aggiunto: b) mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;

aggiunto: c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici tolto: si attengono ad aggiunto: di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti tolto: rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno. Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze. aggiunto: dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art35 · fonte del testo