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((E' vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche. Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno. Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze)).
Testo in vigore dal 29 agosto 1972 al 25 aprile 1998
