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[1]Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. deve ottenerne licenza.
[2]A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.
[3]Le contestazioni tra, l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998
