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Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. Per i beni culturali di proprieta' della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali dei quali:
- c)un terzo e' trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati
Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
