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Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. Per i beni culturali di proprieta' della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali dei quali:

  • c)un terzo e' trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati

Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998. 59 parole tolte, 136 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. deve ottenerne licenza.

tolto: A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esseaggiunto: Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

tolto: Le contestazioni tra, l'esportatore e aggiunto: L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. Per i beni culturali di proprieta' della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione tolto: sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. aggiunto: sente la regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali dei quali:

aggiunto: c) un terzo e' trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art36 · fonte del testo