Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
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5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1972 al 25 aprile 1998. 103 parole tolte.
tolto: Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto e' proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito secondo le modalita' di cui all'art. 37.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art39 · fonte del testo