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((Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto e' proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito secondo le modalita' di cui all'art. 37)).
Testo in vigore dal 6 luglio 1972 al 25 aprile 1998
