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[1]Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

[2]Detto termine sara' prorogato di cinque in cinque anni su richiesta, dell'interessato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art42 · fonte del testo