Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 30 marzo 1998, n. 88.
Abrogato dal 25 aprile 1998
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 30 marzo 1998, n. 88.
Abrogato dal 25 aprile 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998. 49 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.
tolto: Detto termine sara' prorogato di cinque in cinque anni su richiesta, dell'interessato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1998, N. 88
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art42 · fonte del testo