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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta', di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.
[2]- A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
[3]Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
