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[1]Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

[2]Al proprietario dell'immobile e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.

[3]Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.

[4]In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

[5]Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art46 · fonte del testo