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[1]Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

[2]Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

[3]Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

[4]Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art48 · fonte del testo