Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

tolto: Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

tolto: Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

tolto: Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art48 · fonte del testo