Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 269/1995

    Questione infondata
    20 giugno 1995

    La questione di legittimità costituzionale, che nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio risulta sollevata, senza alcun dubbio, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in base al quale il Ministro per i beni culturali, in caso di alienazione di cose di interesse storico-artistico non regolarmente denunciata, può, senza limiti di tempo, avvalendosi della prelazione riservata allo Stato, acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, non può ritenersi proposta "in termini alternativi" tali da renderla inammissibile - come sostenuto dall'Avvocatura di Stato - sol perché nella motivazione del provvedimento di rimessione, in punto di rilevanza, viene prospettata la possibilità, sussistendone i presupposti di fatto, di un duplice esito del giudizio (oltre alla caducazione totale dell'art. 61, secondo comma, della legge n. 1089, anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che la prelazione non possa esercitarsi, in forza del termine stabilito dall'art. 32, primo comma, dopo decorsi i due mesi - da tale norma previsti per il caso in cui la denuncia dell'alienazione sia stata regolarmente effettuata - dalla data in cui l'Amministrazione avesse già acquisito piena conoscenza dei dati dei quali è obbligatoria la denuncia). red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 61 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 31 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le alienazioni, le Convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

tolto: Resta sempre salva la facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art61 · fonte del testo